Art. 4 
 
 
                 Obblighi dei soggetti intermediari 
 
  1. I soggetti intermediari, ossia tutti coloro che si  interpongono
tra gli allevatori bufalini ed i trasformatori di  latte  di  bufala,
hanno  l'obbligo   di   comunicare   alla   piattaforma   informatica
"Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati: 
    a)  I  quantitativi  giornalieri  di  latte  di   bufala   e   di
semilavorati, anche in forma congelata, acquistati con  l'indicazione
di ciascun soggetto conferente; 
    b)  I  quantitativi  giornalieri  di  latte  di   bufala   e   di
semilavorati, anche in forma congelata, ceduti con  l'indicazione  di
ciascun destinatario. 
  2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro
cartaceo, scheda o supporto informativo, di  cui  all'Allegato  D,  e
comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera
bufalina" quotidianamente e comunque non oltre  i  primi  due  giorni
lavorativi della settimana successiva al rilevamento.