Art. 4 Obblighi dei soggetti intermediari 1. I soggetti intermediari, ossia tutti coloro che si interpongono tra gli allevatori bufalini ed i trasformatori di latte di bufala, hanno l'obbligo di comunicare alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" i seguenti dati: a) I quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati con l'indicazione di ciascun soggetto conferente; b) I quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, ceduti con l'indicazione di ciascun destinatario. 2. I dati rilevati giornalmente sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informativo, di cui all'Allegato D, e comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" quotidianamente e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al rilevamento.