Art. 5 
 
 
               Modalita' per la trasmissione dei dati 
 
  1. Ai fini della trasmissione dei dati produttivi alla  piattaforma
informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina",  gli  allevatori
bufalini,  i  trasformatori  di  latte  di  bufala  ed   i   soggetti
intermediari devono identificarsi sul portale di accesso  ai  servizi
del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it) e  seguire  le  modalita'  per  la
registrazione utente. 
  2.  I  dati  produttivi  comunicati  alla  piattaforma  informatica
"Tracciabilita' della filiera bufalina" saranno gestiti  dal  SIAN  e
dall'Istituto   Zooprofilattico   Sperimentale    del    Mezzogiorno,
nell'ambito di una cooperazione applicativa che sara' determinata  in
un apposito  Protocollo,  con  la  stipula  di  relativi  accordi  di
servizio. 
  3. Per i soggetti della filiera, inseriti nel sistema di  controllo
della Mozzarella di Bufala Campana DOP, i dati di cui agli articoli 3
e 4 sono trasmessi , in base  agli  accordi  di  servizio  stipulati,
dall'organismo di controllo autorizzato alla piattaforma  informatica
"Tracciabilita' della filiera bufalina". 
  4.  Per  le  bufale  sottoposte  ai  controlli   funzionali   della
produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera  per  singolo
animale e' determinata dall'Associazione  Italiana  Allevatori  (AIA)
attraverso sistemi approvati da  ICAR  e  comunicata,  in  base  agli
accordi  di  servizio   stipulati,   alla   piattaforma   informatica
"Tracciabilita' della filiera bufalina". 
  5. I quantitativi di latte di bufala  e  dei  prodotti  trasformati
sono comunicati utilizzando come unita' di misura il chilogrammo. 
  6. All'attivazione del  sistema,  con  la  prima  comunicazione,  i
soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, i quantitativi di  latte
e di  prodotti  trasformati  detenuti  dalla  mezzanotte  del  giorno
precedente a quello della prima rilevazione dei dati. 
  7. L'allevatore bufalino, i trasformatori di latte di bufala  ed  i
soggetti intermediari, devono conservare, in  maniera  organizzata  e
consultabile, i dati rilevati per almeno un anno.