Art. 5 Modalita' per la trasmissione dei dati 1. Ai fini della trasmissione dei dati produttivi alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina", gli allevatori bufalini, i trasformatori di latte di bufala ed i soggetti intermediari devono identificarsi sul portale di accesso ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it) e seguire le modalita' per la registrazione utente. 2. I dati produttivi comunicati alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina" saranno gestiti dal SIAN e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nell'ambito di una cooperazione applicativa che sara' determinata in un apposito Protocollo, con la stipula di relativi accordi di servizio. 3. Per i soggetti della filiera, inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP, i dati di cui agli articoli 3 e 4 sono trasmessi , in base agli accordi di servizio stipulati, dall'organismo di controllo autorizzato alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina". 4. Per le bufale sottoposte ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera per singolo animale e' determinata dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso sistemi approvati da ICAR e comunicata, in base agli accordi di servizio stipulati, alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina". 5. I quantitativi di latte di bufala e dei prodotti trasformati sono comunicati utilizzando come unita' di misura il chilogrammo. 6. All'attivazione del sistema, con la prima comunicazione, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, i quantitativi di latte e di prodotti trasformati detenuti dalla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima rilevazione dei dati. 7. L'allevatore bufalino, i trasformatori di latte di bufala ed i soggetti intermediari, devono conservare, in maniera organizzata e consultabile, i dati rilevati per almeno un anno.