Art. 6 Violazioni 1. In caso di mancata trasmissione dei dati indicati agli articoli 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, del presente decreto.