Art. 6 
 
 
                             Violazioni 
 
  1. In caso di mancata trasmissione dei dati indicati agli  articoli
2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 4 e  5,
del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  salvo  quanto  previsto
all'art. 7, comma 3, del presente decreto.