Art. 7 Disposizioni transitorie 1. L'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvenire entro 14 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Agli allevatori bufalini, ai trasformatori di latte di bufala nonche' ai soggetti intermediari e' concesso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per attivare la procedura di registrazione presso la piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina". 3. In fase di prima applicazione, in via sperimentale, agli allevatori bufalini e' concesso un periodo di 24 mesi, salvo ulteriori disposizioni, per adeguarsi all'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 2. Con riferimento all'obbligo di cui al punto b) del comma 2 dell'art. 2, agli allevatori bufalini, per un periodo di 24 mesi, salvo ulteriori disposizioni, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, comma 5 del d.l. 91/2014. In tale periodo la rilevazione mensile della quantita' di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione puo' essere delegata, dagli allevatori bufalini, all'Associazione Italiana Allevatori ed il dato rilevato, mediante metodi accreditati ICAR, sara' comunicato, opportunamente elaborato, direttamente dall'AIA alla piattaforma informatica "Tracciabilita' della filiera bufalina".