Art. 7 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di  cui
al comma 1 dell'art. 1 deve avvenire entro 14  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Agli allevatori bufalini, ai trasformatori di  latte  di  bufala
nonche' ai soggetti intermediari e' concesso il termine di 60  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto per attivare la procedura
di registrazione presso la  piattaforma  informatica  "Tracciabilita'
della filiera bufalina". 
  3. In  fase  di  prima  applicazione,  in  via  sperimentale,  agli
allevatori  bufalini  e'  concesso  un  periodo  di  24  mesi,  salvo
ulteriori disposizioni, per adeguarsi all'obbligo di cui al  comma  3
dell'art. 2. Con riferimento all'obbligo di cui al punto b) del comma
2 dell'art. 2, agli allevatori bufalini, per un periodo di  24  mesi,
salvo ulteriori disposizioni, non si applicano le  sanzioni  previste
dall'art. 4, comma 5 del d.l. 91/2014. In tale periodo la rilevazione
mensile della quantita' di latte prodotto, nelle 24 ore, da  ciascuna
bufala in lattazione puo' essere delegata, dagli allevatori bufalini,
all'Associazione Italiana Allevatori ed il  dato  rilevato,  mediante
metodi accreditati ICAR, sara' comunicato, opportunamente  elaborato,
direttamente dall'AIA alla  piattaforma  informatica  "Tracciabilita'
della filiera bufalina".