Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al  d.lgs.  n.
159/2011. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del d.m.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso
dalla JU ENIAC. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a  soggetti
privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria  o
polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  4. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno
essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare  MIUR  n.
5172 del 6 agosto 2009.