Art. 2 
 
  Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione  di  cui
all'art. 1, comma 1, devono essere apportate  immediatamente  per  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, mentre  per  il  foglio
illustrativo entro e non oltre sei  mesi  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione.