Art. 10 
 
                     Inefficacia della garanzia 
 
  1. Fatte salve le ulteriori ipotesi  previste  o  desumibili  dalla
normativa  di  riferimento,  la  garanzia  del  Fondo  e'  dichiarata
inefficace qualora risulti che la garanzia sia stata  concessa  sulla
base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o  reticenti,
se   quantitativamente   e   qualitativamente   rilevanti   ai   fini
dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove  risulti  che  tale
non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto
finanziatore.