Art. 3 
 
                       Operazioni ammissibili 
                       alla garanzia del Fondo 
 
  1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i  mutui  ipotecari  di
ammontare non superiore a  250  mila  euro,  erogati  in  favore  dei
mutuatari per l'acquisto anche con accollo da  frazionamento,  ovvero
per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione  e  accrescimento
dell'efficienza energetica, di unita' immobiliari site sul territorio
nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. 
  2. L'immobile  da  acquistare  per  essere  adibito  ad  abitazione
principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e
non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel  decreto  del
Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. 
  3. Il mutuatario,alla data di presentazione della domanda di mutuo,
non deve essere proprietario di  altri  immobili  ad  uso  abitativo,
salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprieta'  per
successione  a  causa  di  morte,  anche  in  comunione   con   altro
successore, e che siano  in  uso  a  titolo  gratuito  a  genitori  o
fratelli. 
  4. Il Gestore di cui all'art. 1, nelle attivita' di ammissione alla
garanzia dei mutui ipotecari di  cui  al  comma  1,  in  presenza  di
domande pervenute nella stessa giornata, assegna priorita'  ai  mutui
erogati  a  favore  delle  giovani  coppie,  dei   nuclei   familiari
monogenitoriali con  figli  minori,  dei  conduttori  di  alloggi  di
proprieta' degli Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque
denominati, dei  giovani  di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di  cui  all'art.  1  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  5. Per i mutui ai quali e' assegnata priorita' ai sensi  del  comma
4, il tasso effettivo globale (TEG)  non  puo'  essere  superiore  al
tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7  marzo
1996, n. 108.