Art. 9 
 
                   Responsabilita' del mutuatario 
 
  1. Ferma  restando  la  validita'  della  garanzia  in  essere  nei
confronti del soggetto finanziatore per tutta la  durata  del  mutuo,
qualora risulti che la garanzia sul finanziamento sia stata  concessa
sulla base di dati,  notizie  o  dichiarazioni  mendaci,  inesatte  o
reticenti del mutuatario, il Gestore provvede a  darne  comunicazione
all'Agenzia delle Entrate competente per territorio per l'irrogazione
delle sanzioni di legge e, nei  casi  di  comportamenti  che  possano
configurare un reato perseguibile  d'ufficio,  trasmette  i  relativi
atti  all'Autorita'  giudiziaria,   dandone   notizia   al   soggetto
finanziatore.