Art. 2 
 
  1. Le proposte  di  progetto,  a  pena  d'inammissibilita',  devono
riguardare l'esecuzione di attivita' indicate al precedente  articolo
1. 
  2. I progetti presentati dovranno fornire  informazioni  chiare  ed
esaurienti  riguardo  i  seguenti  aspetti  che  saranno  oggetto  di
valutazione della Commissione di valutazione di cui all'art 4,  comma
2, che procedera' all'assegnazione di punteggi di  merito  riferibili
ai seguenti aspetti: 
  A)   "Rilevanza   strategica   del   progetto    e    articolazione
dell'attivita' tecnico scientifica" (punteggio  Max  10  per  singola
voce) 
  a) obiettivi del progetto in relazione  allo  stato  dell'arte,  al
livello innovativo delle conoscenze acquisibili, alla suscettibilita'
di ricaduta applicativa dei risultati  attesi  anche  in  termini  di
sostenibilita' delle attivita'  produttive,  al  miglioramento  della
competitivita' e del benessere socio-economico del mondo produttivo. 
  b) metodologie tecnico-scientifiche previste per  lo  sviluppo  del
progetto e  la  focalizzazione  delle  attivita'  in  funzione  degli
obiettivi del progetto (l'eventuale inserimento di linee e  metodiche
di ricerca fondamentale all'interno  del  progetto  dovra'  risultare
chiaramente propedeutico  e  di  supporto  per  il  perseguimento  di
risultati applicativi a sostegno della sostenibilita' delle attivita'
produttive); 
  c) istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture  coinvolte
nel progetto; 
  d) articolazione gestionale del progetto  sotto  il  profilo  delle
funzioni delle unita' operative coinvolte e del  coordinamento  delle
relative attivita'; 
  e) tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di  conclusione
del progetto, in  coerenza  con  gli  obiettivi  del  progetto  e  le
esigenze connesse alla sua realizzazione. 
  f) sostegno all'azione amministrativa: 
  B) "Competenza tecnico-scientifica degli operatori e  gestione  del
progetto" (punteggio Max 8 per singola voce): 
  g)   competenza   tecnico-scientifica   dei   soggetti   proponenti
(organismi scientifici, unita' operative) e in rapporto  alla  natura
delle ricerche oggetto del progetto 
  h)   competenza   tecnico-scientifica   a    livello    individuale
(responsabile del progetto e/o di linee di ricerca). Fornire  a  tale
riguardo i curriculum vitae debitamente sottoscritti ai  sensi  degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000,  corredati  di  fotocopia  del
documento d'identita'; 
  i)  capacita'  favorire  il  reclutamento,  la  formazione   e   la
valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno  di  programmi  di
ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico. 
  j)  eventuali  iniziative  previste   per   la   divulgazione,   la
pubblicazione ed il trasferimento dei risultati anche in un'ottica di
riproducibilita' del progetto; 
  k) formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione
del progetto. 
  3. Ciascun progetto, a pena di  inammissibilita',  deve  riguardare
l'esecuzione  di  attivita'  che  non  costituiscano   duplicato   di
programmi  gia'  effettuati  o  in  corso  di  realizzazione  e  gia'
finanziati a totale copertura da altri enti. 
  4. I costi ammissibili per la  realizzazione  di  ciascun  progetto
sono quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5  del  Reg.  (CE)  n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.