Art. 2 1. Le proposte di progetto, a pena d'inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' indicate al precedente articolo 1. 2. I progetti presentati dovranno fornire informazioni chiare ed esaurienti riguardo i seguenti aspetti che saranno oggetto di valutazione della Commissione di valutazione di cui all'art 4, comma 2, che procedera' all'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti: A) "Rilevanza strategica del progetto e articolazione dell'attivita' tecnico scientifica" (punteggio Max 10 per singola voce) a) obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte, al livello innovativo delle conoscenze acquisibili, alla suscettibilita' di ricaduta applicativa dei risultati attesi anche in termini di sostenibilita' delle attivita' produttive, al miglioramento della competitivita' e del benessere socio-economico del mondo produttivo. b) metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attivita' in funzione degli obiettivi del progetto (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del progetto dovra' risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilita' delle attivita' produttive); c) istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto; d) articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unita' operative coinvolte e del coordinamento delle relative attivita'; e) tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto, in coerenza con gli obiettivi del progetto e le esigenze connesse alla sua realizzazione. f) sostegno all'azione amministrativa: B) "Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto" (punteggio Max 8 per singola voce): g) competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti (organismi scientifici, unita' operative) e in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto h) competenza tecnico-scientifica a livello individuale (responsabile del progetto e/o di linee di ricerca). Fornire a tale riguardo i curriculum vitae debitamente sottoscritti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredati di fotocopia del documento d'identita'; i) capacita' favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico. j) eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione ed il trasferimento dei risultati anche in un'ottica di riproducibilita' del progetto; k) formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto. 3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano duplicato di programmi gia' effettuati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti. 4. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.