Art. 4 
 
  1. I progetti presentati  saranno  sottoposti  ad  un  procedimento
istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte  ammissibili  a
contributo. 
  2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da una  commissione
di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione.  Le
spese  di  funzionamento  della  commissione  sono  a  carico   degli
aggiudicatari  in  misura  proporzionale  ai  contributi  concessi  e
potranno  essere  inserite  fra  le  spese  generali   previste   per
l'esecuzione del progetto. 
  3. La valutazione dei progetti sara' effettuata  sotto  il  profilo
della conformita' della proposta ai requisiti formali  richiesti  per
la  presentazione  dei  progetti  e  della  relativa  aderenza   alle
attivita' di cui ai commi 1 e  2,  all'art.  1.  I  singoli  progetti
verranno    classificati    secondo    graduatorie,    sulla     base
dell'assegnazione di punteggi di merito di cui al comma 2, art. 2.