Art. 4 1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo. 2. L'espletamento dell'istruttoria sara' svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico degli aggiudicatari in misura proporzionale ai contributi concessi e potranno essere inserite fra le spese generali previste per l'esecuzione del progetto. 3. La valutazione dei progetti sara' effettuata sotto il profilo della conformita' della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attivita' di cui ai commi 1 e 2, all'art. 1. I singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito di cui al comma 2, art. 2.