Art. 2 
 
  1. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della  legge  n.
482  del  1999,  relativo  all'anno  2014,  per  gli  enti  locali  e
territoriali e' di euro 1.649.927,00, come di seguito ripartito: 
    
  Calabria: € 101.807,00; 
  Campania: € 14.970,00; 
  Piemonte: € 368.062,00; 
  Puglia: € 57.829,00; 
  Sardegna: € 465.365,00; 
    
  Sicilia: € 18.686,00; 
  Provincia autonoma di Trento: € 40.640,00; 
  Regione autonoma Valle d'Aosta: € 131.073,00; 
  Veneto: € 113.986,00; 
  Friuli Venezia-Giulia: € 337.509,00. 
  2. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della  legge  n.
482 del 1999, relativo all'anno 2014, per  le  Amministrazioni  dello
Stato e' di euro 51.000,00, come di seguito ripartito: 
    
  Universita' degli studi di Udine: € 21.500,00; 
  Universita' degli studi di Cagliari - Unitel Cagliari: € 21.500,00; 
  Ministero dell'interno -  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
Governo di Udine: € 5.000,00; 
  INPS Direzione regionale: € 3.000,00.