Art. 2 1. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2014, per gli enti locali e territoriali e' di euro 1.649.927,00, come di seguito ripartito: Calabria: € 101.807,00; Campania: € 14.970,00; Piemonte: € 368.062,00; Puglia: € 57.829,00; Sardegna: € 465.365,00; Sicilia: € 18.686,00; Provincia autonoma di Trento: € 40.640,00; Regione autonoma Valle d'Aosta: € 131.073,00; Veneto: € 113.986,00; Friuli Venezia-Giulia: € 337.509,00. 2. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2014, per le Amministrazioni dello Stato e' di euro 51.000,00, come di seguito ripartito: Universita' degli studi di Udine: € 21.500,00; Universita' degli studi di Cagliari - Unitel Cagliari: € 21.500,00; Ministero dell'interno - Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine: € 5.000,00; INPS Direzione regionale: € 3.000,00.