Art. 2 1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2014 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4296