Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi  dodici  dal  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Avverso il presente provvedimento puo' essere  proposto  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio
oppure, alternativamente, ricorso straordinario al  Presidente  della
Repubblica. 
  La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 settembre 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4296