(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
          Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 
 
    1. La ricerca scientifica  e'  consentita  previa  autorizzazione
dell'ente gestore. 
    2. Alla richiesta di autorizzazione di cui  al  comma  precedente
per lo svolgimento delle attivita', da presentarsi almeno  15  giorni
prima della data prevista per il loro inizio,  deve  essere  allegata
una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: 
    a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; 
    b) parametri analizzati; 
    c)  area  oggetto  di  studio  e  piano  di  campionamento,   con
localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; 
    d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e  delle
analisi; 
      e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 
    3. Il prelievo di organismi e campioni  e'  consentito  per  soli
motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 
    4. Le autorizzazioni di cui  ai  commi  1  e  3  sono  rilasciate
esclusivamente  a  fronte  di  una  dichiarazione  di   impegno   del
richiedente   a    fornire    all'ente    gestore    una    relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca, nonche' copia  delle  pubblicazioni  risultate  dagli  studi
effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione  con  l'area
marina  protetta,  nonche'  il  consenso  al  soggetto   gestore   di
utilizzare  per  finalita'  istituzionali  i  dati  scaturenti  dalle
ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 
    5. Le attivita' tecnico  scientifiche  finalizzate  al  controllo
della  qualita'  dell'ambiente  marino  devono  essere  eseguite  nel
rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle  normative
poste a tutela dell'ambiente marino-costiero. 
    6. I programmi di ricerca scientifica  coordinati  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   sono
consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla  Capitaneria
di  porto  competente  almeno  10  giorni  prima  dell'inizio   delle
attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui  al  comma  2.  Al
termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto  a  fornire  all'ente
gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui
risultati della  ricerca,  nonche'  il  consenso  di  utilizzare  per
finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo
vincolo di citazione della fonte. 
    7. Nell'ambito  dei  programmi  di  ricerca  scientifica  per  le
finalita' di  monitoraggio  e  gestione  dell'area  marina  protetta,
specifici incarichi possono essere  affidati  nei  modi  di  legge  a
istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad  esperti
di comprovata specializzazione. 
    8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' i richiedenti  devono  versare  all'ente  gestore  un
corrispettivo a titolo di diritto di  segreteria  e  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.