(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                Disciplina dell'attivita' di ormeggio 
 
    1. I  punti  di  ormeggio  individuati  e  posizionati  dall'ente
gestore   sono   riservati   esclusivamente   alle   unita'    navali
esplicitamente autorizzate dall'ente gestore per: 
    a) lo svolgimento delle attivita' subacquee; 
    b) le visite guidate; 
    c) le attivita' didattiche. 
    2. L'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al  gavitello
preassegnato dall'ente gestore. 
    3. In corrispondenza dei punti di ormeggio, e per  un  raggio  di
100 metri da ciascuno di essi: 
    a) non sono consentite la libera navigazione e la  permanenza  di
unita'  navali  non  ormeggiate,  la  pesca  ricreativa  e  la  pesca
professionale; 
    b) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta; 
    c) non e'  consentito  l'uso  improprio  di  segnali  acustici  o
sonori; 
    d) la balneazione e'  consentita  esclusivamente  in  prossimita'
della propria  unita'  ormeggiata,  a  motore  spento  e  in  assenza
assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra
la boa di ormeggio e la linea di costa. 
    4.  Con   provvedimento   dell'ente   gestore,   possono   essere
individuati ulteriori specchi acquei da adibirsi  a  campo  ormeggio,
posizionati compatibilmente con l'esigenza  di  tutela  dei  fondali,
realizzati e segnalati in conformita' alle  direttive  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    5.  Ai  fini  dell'ormeggio,  i   soggetti   interessati   devono
richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a  fronte
del versamento di un corrispettivo,  commisurato  alla  durata  della
sosta, alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale e al possesso di
requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale. 
    6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio  sono
disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. 
    7. Ai fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'ormeggio
godono di titolo preferenziale  e  possono  effettuare  il  pagamento
delle  relative  tariffe  in  misura  ridotta,  secondo  modalita'  e
parametri definiti annualmente dall'ente gestore,  i  proprietari  di
natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei  seguenti
requisiti di eco-compatibilita': 
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni  gassose  e  acustiche  (motori  entrobordo  conformi  alla
direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o  a
2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo  e
sistema  di  raccolta  delle  acque  di  sentina,   documentata   con
autocertificazione. 
    7. Per motivi di sicurezza, manutenzione  o  esigenze  di  tutela
ambientale, l'ente gestore  puo'  limitare  l'accesso  alle  zone  di
ormeggio.