Art. 16. Disciplina dell'attivita' di ormeggio 1. I punti di ormeggio individuati e posizionati dall'ente gestore sono riservati esclusivamente alle unita' navali esplicitamente autorizzate dall'ente gestore per: a) lo svolgimento delle attivita' subacquee; b) le visite guidate; c) le attivita' didattiche. 2. L'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore. 3. In corrispondenza dei punti di ormeggio, e per un raggio di 100 metri da ciascuno di essi: a) non sono consentite la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale; b) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta; c) non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; d) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. 4. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati ulteriori specchi acquei da adibirsi a campo ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Ai fini dell'ormeggio, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato alla durata della sosta, alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale e al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale. 6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. 7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 7. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore puo' limitare l'accesso alle zone di ormeggio.