(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
               Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 
 
    1. Non e' consentito l'ancoraggio,  fatto  salvo  per  le  unita'
navali che: 
    a) effettuano operazioni connesse ad attivita' di manutenzione  o
allestimento  di  segnalamenti   galleggianti   perimetrali   o   dei
galleggianti dei punti ormeggio, autorizzate dall'ente gestore; 
    b) sono esplicitamente  autorizzate  dell'ente  gestore  ai  fini
della ricerca e del monitoraggio scientifico; 
    c) si trovino in situazioni di oggettivo pericolo per  persone  o
cose.