Art. 17. Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 1. Non e' consentito l'ancoraggio, fatto salvo per le unita' navali che: a) effettuano operazioni connesse ad attivita' di manutenzione o allestimento di segnalamenti galleggianti perimetrali o dei galleggianti dei punti ormeggio, autorizzate dall'ente gestore; b) sono esplicitamente autorizzate dell'ente gestore ai fini della ricerca e del monitoraggio scientifico; c) si trovino in situazioni di oggettivo pericolo per persone o cose.