(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) «accesso», l'ingresso all'interno  dell'area  marina  protetta
delle unita' navali al solo scopo  di  raggiungere  aree  predisposte
all'ormeggio o aree individuate dove  e'  consentito  lo  svolgimento
delle attivita' consentite; 
    b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione
di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto  o  indiretto,  del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
    c) «ancoraggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  la
tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
    d) «attivita' didattica  e  di  divulgazione  naturalistica»,  le
attivita' professionali svolte da  operatori  iscritti  a  imprese  e
associazioni, con l'utilizzo di unita'  navali  adibite  allo  scopo,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; 
    e) «balneazione», l'attivita' esercitata a  fine  ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e  guanti
e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di  costa
fino alla massima escursione di marea; 
      f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta  delle  unita'  da
diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al  fondale,  disposti  in
file ordinate e segnalati per la sicurezza della  navigazione.  Anche
detti campi boe; 
      g) «centri  di  immersione»,  le  imprese  o  associazioni  che
operano nel settore turistico  ricreativo  subacqueo  e  che  offrono
servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; 
    h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del  corrispondente
brevetto   che,   a   scopo   turistico   e    ricreativo,    assiste
professionalmente  l'istruttore   subacqueo   nell'addestramento   di
singoli o gruppi e  accompagna  in  immersioni  subacquee  singoli  o
gruppi di persone in possesso di brevetto; 
    i) «imbarcazione», qualsiasi  unita'  da  diporto  con  scafo  di
lunghezza da 10 a 24  metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    l) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita'  effettuate,
in modo  individuale  o  in  gruppo,  con  l'utilizzo  di  apparecchi
ausiliari  per  la  respirazione  (autorespiratori)   o   in   apnea,
finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; 
    m)  «istruttore  subacqueo»,   il   soggetto   in   possesso   di
corrispondente  brevetto  che,  a  scopo  turistico   e   ricreativo,
accompagna  singoli  o  gruppi  in  immersioni  subacquee  e  insegna
professionalmente a persone  singole  ed  a  gruppi  le  tecniche  di
immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i
relativi brevetti; 
    n) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate
ed incentivi, anche  economici,  finalizzati  alla  promozione  delle
attivita'  che  implicano  un  minore   impatto   ambientale,   quali
preferenzialita' nelle autorizzazioni,  agevolazioni  negli  accessi,
equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni
dell'area marina protetta; 
    o) «monitoraggio», la sorveglianza  regolare  dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
    p) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di  lunghezza
pari o inferiore a 10 metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto  con  scafo  di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi  costruzione
destinata al trasporto per acqua; 
    s) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' navali a un'opera  portuale  fissa,  quale  banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; 
    t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata
rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico; 
    u) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione; 
    v) «pescaturismo», l'attivita'  integrativa  alla  piccola  pesca
artigianale, come disciplinata dal  decreto  ministeriale  13  aprile
1999, n. 293, che  definisce  le  modalita'  per  gli  operatori  del
settore di ospitare a bordo delle  proprie  unita'  navali  un  certo
numero di persone, diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento  di
attivita' turistico-ricreative; 
    z) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a
scopo professionale per mezzo di unita' navali aventi lunghezza fuori
tutto inferiore  a  12  metri,  esercitata  con  attrezzi  da  posta,
ferrettara, palangari, lenze e arpioni,  come  previsto  dal  decreto
ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e  integrazioni
e compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006
del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di  gestione
della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani  di  Gestione
Nazionale  adottati  in  conformita'  degli  articoli  18  e  19  del
regolamento medesimo; 
    aa)  «ripopolamento   attivo»,   l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
    bb) «transito», il  passaggio  delle  unita'  navali  all'interno
dell'area marina protetta; 
    cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto
per  acqua,  come  definito  all'articolo  136   del   codice   della
navigazione; 
    dd) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte
da guide o istruttori afferenti ai centri di  immersione  autorizzati
dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo
e  l'accompagnamento  dei  subacquei   in   immersione,   finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino; 
        ee) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.