(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
              Disciplina dell'attivita' di pescaturismo 
 
    1. Sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi
e le modalita' stabilite per la  pesca  professionale  al  precedente
articolo,  riservate  ai  soggetti  legittimati  alla  piccola  pesca
artigianale di cui al precedente articolo,  purche'  in  possesso  di
idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo. 
    2. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
    3. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo
comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni  relative
ai servizi  prestati,  ai  fini  del  monitoraggio  dell'area  marina
protetta,  nonche'  di  fornire  agli  utenti  l'apposito   materiale
informativo predisposto dall'ente gestore. 
    4. La richiesta di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
pescaturismo deve indicare gli strumenti  di  pesca  che  si  intende
adoperare.