(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
      Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa 
 
    1. Nell'area marina protetta non e' consentita  alcuna  attivita'
di pesca sportiva e di subacquea, ne' la detenzione e il trasporto di
attrezzi ad esse adibiti. 
    2. Non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie: 
    a) Cernia (genere Epinephelus spp); 
    b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
    c) Corvina (Sciaena umbra); 
    d) Ombrina (Umbrina cirrosa); 
    e) Aragosta rossa (Palinurus elephas); 
    f) Astice (Homarus gammarus); 
    g) Cicala (Scyllarus arctus); 
    h) Magnosa (Scyllarides latus); 
    i) Tonno rosso (Thunnus thynnus); 
    j) Aquila di mare (Myliobatis aquila). 
    3. Non sono in ogni caso consentiti: 
    a) la pesca alla traina  di  profondita',  con  affondatore,  con
lenze di tipo «monel», piombo guardiano,  la  tecnica  del  «vertical
jigging» e similari; 
    b) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse; 
    c) l'utilizzo di esche alloctone,  non  di  origine  mediterranea
(verme coreano, giapponese e similari). 
      d) la pesca sui fondali e nella colonna  d'acqua  al  di  sopra
della batimetrica dei  meno  35  metri,  in  corrispondenza  del  SIC
IT6000010. 
    4. E' consentita,  previa  autorizzazione  dell'ente  gestore  la
pesca ricreativa, con le seguenti modalita' e i seguenti attrezzi: 
    a) da unita'  navale,  per  un  numero  massimo  di  2  pescatori
ricreativi, con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo
di 2 ami, o alla traina, con un numero massimo  di  2  lenze  con  un
massimo di 2 ami; 
    b) un quantitativo massimo giornaliero di cattura  di  3  kg  per
persona  e,  ove  presenti  sull'imbarcazione   due   pescatori,   un
quantitativo massimo di 5 kg; in entrambi i casi e'  fatta  salva  la
cattura di un singolo esemplare di peso superiore. 
    5. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita'  di
pesca ricreativa anche sulla base di criteri di contingentamento  che
possono privilegiare  i  residenti  nei  comuni  ricadenti  nell'area
marina protetta. 
    6. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle attivita' di
pesca ricreativa nell'area marina protetta, i richiedenti devono: 
    a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare  (tipo
e quantita'); 
    b) indicare l'unita' navale che si intende utilizzare; 
    c) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 28. 
    7.  Ai  fini  delle  attivita'  di   monitoraggio,   i   soggetti
autorizzati alle attivita' di pesca ricreativa  devono  compilare  al
termine dell'attivita'  di  pesca,  su  apposito  libretto  di  pesca
fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio  dell'autorizzazione,
i dati  sulle  catture.  Il  libretto  deve  essere  consegnato  alla
scadenza dell'autorizzazione all'ente gestore. 
    8. La mancata compilazione, a fronte di controlli, o  la  mancata
riconsegna del libretto di cui al precedente comma comporta la revoca
o il diniego di rinnovo dell'autorizzazione. 
    9. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente  gestore,
a seguito del monitoraggio delle attivita' di prelievo,  di  adeguare
con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di  riserva,  la
disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare: 
    a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca ricreativa
utilizzabili; 
    b) calendario delle attivita' di pesca comprendente  giornate  ed
orari per particolari attivita'; 
    c) misure minime di cattura per le varie specie; 
    d)  misure  di  tutela  in  riferimento  a   particolari   specie
minacciate o a rischio. 
    10. Non e' consentito il transito di unita' navali  con  attrezzi
da pesca sportiva e ricreativa e quantitativi di  pescato  diversi  o
superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento. 
    11. E' vietato effettuare qualsiasi attivita' di pesca entro  100
metri da unita' navali di supporto  alle  attivita'  subacquee  o  da
palloni segnasub. Nel caso di subacquei in immersione  che  dovessero
avvicinarsi    all'unita'    navale    da    pesca,    il    titolare
dell'autorizzazione e' tenuto a porre in essere tutte le  misure  che
garantiscano la sicurezza del subacqueo.