Art. 21. Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa 1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna attivita' di pesca sportiva e di subacquea, ne' la detenzione e il trasporto di attrezzi ad esse adibiti. 2. Non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie: a) Cernia (genere Epinephelus spp); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Corvina (Sciaena umbra); d) Ombrina (Umbrina cirrosa); e) Aragosta rossa (Palinurus elephas); f) Astice (Homarus gammarus); g) Cicala (Scyllarus arctus); h) Magnosa (Scyllarides latus); i) Tonno rosso (Thunnus thynnus); j) Aquila di mare (Myliobatis aquila). 3. Non sono in ogni caso consentiti: a) la pesca alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging» e similari; b) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse; c) l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari). d) la pesca sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 35 metri, in corrispondenza del SIC IT6000010. 4. E' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore la pesca ricreativa, con le seguenti modalita' e i seguenti attrezzi: a) da unita' navale, per un numero massimo di 2 pescatori ricreativi, con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo di 2 ami, o alla traina, con un numero massimo di 2 lenze con un massimo di 2 ami; b) un quantitativo massimo giornaliero di cattura di 3 kg per persona e, ove presenti sull'imbarcazione due pescatori, un quantitativo massimo di 5 kg; in entrambi i casi e' fatta salva la cattura di un singolo esemplare di peso superiore. 5. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca ricreativa anche sulla base di criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 6. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare (tipo e quantita'); b) indicare l'unita' navale che si intende utilizzare; c) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. 7. Ai fini delle attivita' di monitoraggio, i soggetti autorizzati alle attivita' di pesca ricreativa devono compilare al termine dell'attivita' di pesca, su apposito libretto di pesca fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, i dati sulle catture. Il libretto deve essere consegnato alla scadenza dell'autorizzazione all'ente gestore. 8. La mancata compilazione, a fronte di controlli, o la mancata riconsegna del libretto di cui al precedente comma comporta la revoca o il diniego di rinnovo dell'autorizzazione. 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio delle attivita' di prelievo, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca ricreativa utilizzabili; b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; c) misure minime di cattura per le varie specie; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. 10. Non e' consentito il transito di unita' navali con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento. 11. E' vietato effettuare qualsiasi attivita' di pesca entro 100 metri da unita' navali di supporto alle attivita' subacquee o da palloni segnasub. Nel caso di subacquei in immersione che dovessero avvicinarsi all'unita' navale da pesca, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a porre in essere tutte le misure che garantiscano la sicurezza del subacqueo.