Art. 22. Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica 1. L'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente gestore. 2. L'ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nel campo dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare attivita' didattiche o divulgative. 3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attivita' subacquea ai fini dello svolgimento dell'attivita' formativa, nel rispetto delle prescrizioni e con i limiti e le modalita' di cui all'articolo 14. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita' formativa, esclusivamente presso i siti di ormeggio che verranno esplicitamente indicati dall'ente gestore. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica i soggetti richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.