(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
 Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica 
 
    1. L'attivita'  didattica  e  di  divulgazione  naturalistica  e'
subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente gestore. 
    2. L'ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nel
campo dell'educazione ambientale e della  divulgazione  naturalistica
legate all'ambiente marino, cui affidare  il  compito  di  realizzare
attivita' didattiche o divulgative. 
    3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica  e
di divulgazione naturalistica possono svolgere attivita' subacquea ai
fini dello svolgimento dell'attivita' formativa, nel  rispetto  delle
prescrizioni e con i limiti e le modalita' di cui all'articolo 14. 
    4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica  e
di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea  di
cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali, per  il
tempo  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
formativa, esclusivamente presso i  siti  di  ormeggio  che  verranno
esplicitamente indicati dall'ente gestore. 
    5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica  i  soggetti
richiedenti devono: 
    a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per
l'attivita',  nonche'  gli  estremi   identificativi   del   brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti; 
    b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo articolo 28.