(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
          Procedura d'esame della domanda di autorizzazione 
 
    1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo  24
e' esaminata dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce  delle
informazioni fornite nella domanda medesima e dei criteri di  cui  al
successivo articolo 27. 
    2. La domanda di autorizzazione e' accolta o rigettata  entro  il
termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione,  salvo  diversa
indicazione di cui al Titolo III. 
    3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da  visitatori
e non residenti relative ad  attivita'  chiaramente  riconducibili  a
soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio,
ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali),  l'ente
gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle  esigenze
di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.