Art. 26. Procedura d'esame della domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 e' esaminata dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nella domanda medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 27. 2. La domanda di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.