(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                    Monitoraggio e aggiornamento 
 
    1.  L'ente  gestore  effettua  un  monitoraggio  continuo   delle
condizioni ambientali e socio-economiche e delle  attivita'  in  essa
consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare  e  su  tale  base  redige
periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 
    2. Ai fini del monitoraggio  dell'ambiente  marino,  il  soggetto
gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili
attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  derivanti  dalle  attivita'
intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente
marino. 
    3.  L'ente  gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  con   il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'adeguatezza  delle  disposizioni  del  decreto  istitutivo  e   del
regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina
protetta concernenti la delimitazione, le  finalita'  istitutive,  la
zonazione e i regimi di  tutela  per  le  diverse  zone,  nonche'  le
discipline di  dettaglio  del  presente  regolamento,  alle  esigenze
ambientali  e  socio-economiche  dell'area  marina  protetta  e,  ove
ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo  e/o
del presente Regolamento.