Art. 32. Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni gia' rilasciate, sono sospese o revocate e puo' essere negato il rilascio delle autorizzazioni successive da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'ente gestore. 5. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. 6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.