(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
   Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio 
 
    1. Sono consentite  le  attivita'  di  soccorso  e  sorveglianza,
nonche' le attivita' di servizio svolte  da  e  per  conto  dell'ente
gestore.