IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Novo Nordisk A/S e' stata
autorizzata  all'immissione  in  commercio  del  medicinale   TRESIBA
(insulina degludec); 
  Vista la determinazione n. 688/2013 del 26 luglio 2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  189  del  13
agosto 2013, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Novo Nordisk A/S ha  chiesto
la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042658029/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 6 novembre 2013; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
giugno 2014; 
  Vista la  deliberazione  n.  31  in  data  11  settembre  2014  del
Consiglio di  Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TRESIBA (insulina degludec)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
    Confezione: 
      100 u/ml - Soluzione iniettabile -  Uso  sottocutaneo  -  Penna
pre-riempita (Vetro)(FlexTouch) - 3ml - 5 penne pre-riempite; 
      A.I.C. n. 042658029/E (in base 10) 18PU7F (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 92,03. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 151,88. 
  Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory pari  a  21  milioni  di
euro. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto  di  eventuale  pay-back
del 5% e al lordo del pay-back dell'1,83%)  trasmessi  attraverso  il
flusso della tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC,
ed il flusso OSMED per la Convenzionata. 
  E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire  semestralmente
i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del  tetto
e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del provvedimento in  G.U.,  mentre,  per  i
prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di  inizio  dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori.  Il  tetto  di  spesa,  ovvero   le   soglie   di   fatturato
eventualmente fissati, si riferisce a tutti gli  importi  comunque  a
carico  del  SSN,  ivi  compresi,  ad   esempio,   quelli   derivanti
dall'applicazione della legge n.  648/1996  e  dall'estensione  delle
indicazioni conseguenti a modifiche nelle Note AIFA. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.