IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23/12/1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del 04/10/00, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 31
agosto   2012,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   210
dell'8/09/2012, concernente l'inserimento, nel succitato elenco,  del
medicinale pasireotide (Signifor) come valida alternativa terapeutica
nel "trattamento di pazienti con malattia di  Cushing  nei  quali  la
terapia medica sia appropriata"; 
  Vista infine la determinazione  dell'AIFA  del  4  settembre  2014,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  214  (serie  generale)  del
15/09/2014, con cui e' stato definito il regime di rimborsabilita'  e
prezzo   della   specialita'   medicinale   pasireotide   (Signifor),
autorizzata con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione
europea con la decisione del 24/04/2012, per  la  stessa  indicazione
terapeutica che ne  aveva  determinato  l'inserimento  nel  succitato
elenco, e cioe': "trattamento di  pazienti  adulti  con  malattia  di
Cushing per i quali l'intervento chirurgico non e' indicato o  si  e'
rivelato inefficace"; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale pasireotide (Signifor)
di cui alla determinazione dell'AIFA datata 8/09/2012, sopra  citata,
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale pasireotide (Signifor), di  cui  alla  determinazione
dell'AIFA citata in premessa, e' escluso dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/96.