Art. 10 
 
 
                    Prestazioni: criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione. 
  2. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. Nel caso di sospensione temporanea  dell'attivita'  di  lavoro
con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge
n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del  Fondo
sia inferiore  al  20%  dell'importo  dell'indennita'  stessa,  detto
assegno viene determinato in tale misura. 
  3. Per l'accesso alle prestazioni  ordinarie  di  cui  all'art.  5,
comma 1,  lettera  a),  punto  2),  le  riduzioni  o  le  sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata  massima
non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3  e
4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione
salariale 
  4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera  a),  punto  3),  il  Fondo  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato
nella misura dell'80% della retribuzione lorda  mensile  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non  prestate,  le  quali
non possono essere complessivamente superiori al 60%  dell'orario  di
lavoro  settimanale  previsto  dal   CCNL   di   categoria,   normata
dall'accordo di cui  all'art.  7,  comma  2,  ridotto  dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione  vigente  o  dalla  contrattazione  collettiva,  secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa  integrazione  guadagni  per
l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la
durata massima di 24 mesi,  prorogabili  per  ulteriori  12  mesi,  e
comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio. 
  5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2,  3,  e  4,
considerata in concorso con le prestazioni  di  sostegno  al  reddito
pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad  un
importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente  l'80%  della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore  stesso
per le ore o per le giornate non lavorate. 
  6. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro,  l'erogazione  degli  assegni  di   cui   ai
precedenti commi 2, 3 e 4  e'  subordinata  alla  condizione  che  il
lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore  di
soggetti terzi, fatta salva la prestazione di  lavoro  accessorio  di
cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque  fermo
quanto previsto dalle normative  vigenti  in  materia  di  diritti  e
doveri del personale. 
  7.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
  8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi: 
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base
della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 
  9. Nei casi di cui al comma 8, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
correlata, e' corrisposto sino  alla  fine  del  mese  antecedente  a
quello previsto per la erogazione della pensione  fermo  restando  il
limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3. 
  10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente  gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
a), punti 2 e 3. 
  11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui  all'art.
5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche'  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi  dell'art.  3,  comma  34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  12.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura   della   contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa  indennita'  sostitutiva,  nonche'  ad  eventuali  ulteriori
benefici   previsti   dalla   contrattazione   collettiva,   connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto  per  riduzione  di  posti  o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici. 
  14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici.