Art. 10 Prestazioni: criteri e misure 1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione. 2. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennita' stessa, detto assegno viene determinato in tale misura. 3. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale 4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL di categoria, normata dall'accordo di cui all'art. 7, comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio. 5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad un importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per le ore o per le giornate non lavorate. 6. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e doveri del personale. 7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione fermo restando il limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3. 10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 2 e 3. 11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici. 14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.