Art. 11 Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, nei limiti della legislazione vigente. 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili nei limiti delle previsioni della legislazione vigente. 4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi. 6. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 6, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.