Art. 11 
 
 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  o   autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi. 
  6.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  nell'atto  dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  6,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.