Art. 14 
 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione  del  presente
decreto, in relazione alle quali rimangono  confermati  gli  obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 giugno 2014 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4081