Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione di cui all'art. 2 decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attivita' o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito.