Art. 2 
 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei
lavoratori    dipendenti    dalle    aziende     gia'     rientranti,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati,  nel  campo  di
applicazione di cui all'art. 2 decreto  del  ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia  e
delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito  e  in  connessione
con  processi  di  ristrutturazione,  di  situazioni  di  crisi,   di
riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o  sospensione
temporanea di attivita' o di lavoro: 
  a)   favoriscano   il   mutamento   e   il    rinnovamento    delle
professionalita'; 
  b) realizzino politiche attive per il sostegno  dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito.