Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con Federcasse, il CCNL di Categoria per le Banche di Credito Cooperativo/Casse rurali in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato, aventi diritto al voto deliberativo. 3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale. 4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni, e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi' designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara' considerato come un mandato intero ai fini del limite di quatto anni e della consecutivita' della nomina di cui al primo periodo del presente comma. 6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione. 7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento della disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del comitato amministratore previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo. 11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente. 12. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.