Art. 3 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da Federcasse  e  cinque  esperti  designati
dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con  Federcasse,
il CCNL di Categoria  per  le  Banche  di  Credito  Cooperativo/Casse
rurali in possesso di specifica competenza e  pluriennale  esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nonche'  da  due  rappresentanti
con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente,   rispettivamente   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  sette  componenti  del  Comitato,  aventi  diritto  al   voto
deliberativo. 
  3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e  la
parte sindacale. 
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni,  e,  in
ogni caso, fino al  giorno  d'insediamento  del  nuovo  Comitato.  La
nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte  consecutive.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,  per
qualunque causa, uno  o  piu'  componenti  del  comitato  stesso,  si
provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di  cui  al  comma  1.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come  un
mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro  anni
di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara'  considerato  come
un mandato  intero  ai  fini  del  limite  di  quatto  anni  e  della
consecutivita' della nomina di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma. 
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le  designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  di
criteri di rotazione. 
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente. 
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva. 
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento  della
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche e integrazioni, i componenti  del  comitato  amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  28  aprile  2000,  n.  157,  in  carica  alla  data  di
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto,
continueranno a svolgere  i  rispettivi  incarichi  fino  alla  prima
costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo. 
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno  2012,  n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente. 
  12. Il Fondo opera nel  rispetto  del  principio  del  bilancio  in
pareggio.