Art. 4 
 
 
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni  basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio; 
  c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di  cui  alla
precedente lettera b), con propria  delibera  proporre  modifiche  in
relazione all'importo delle prestazioni o alla  misura  dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed  adeguate.
Le modifiche  sono  adottate,  anche  in  corso  d'anno,  secondo  la
normativa vigente, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato; 
  d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6; 
  e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di  precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art.  12
del presente decreto; 
  f)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio; 
  g)   vigilare   sulla   corretta    affluenza    dei    contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli  interventi,
nonche' sull'andamento  della  gestione,  studiando  e  proponendo  i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del  Fondo,  nel
rispetto del criterio di massima economicita'; 
  h)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in   materia   di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza; 
  i) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti; 
  l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11; 
  m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',  concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite  delle  risorse  gia'  acquisite,  secondo  quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.