Art. 6 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo: 
  a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi  a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punti 2 e  3  nella  misura  dell'1,  5%  calcolato  sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali  perse  dai  lavoratori
interessati dalle prestazioni. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  relativo  ai   soli   lavoratori   interessati   alla
corresponsione degli assegni medesimi, in  misura  corrispondente  al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e  della
contribuzione correlata. 
  4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del  contributo  straordinario
di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione  nei  confronti
del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo
di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro  stipulati  dalle  parti  nazionali  e
indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori rappresentate nel Fondo stesso. 
  5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.