Art. 7 Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale; d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali e preventive per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale nell'ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dagli accordi collettivi di categoria vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c). 4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.