Art. 7 
 
 
                      Accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato: 
  a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
  b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste; 
  c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
3),  all'espletamento  delle  procedure  contrattuali  e   di   legge
finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una  programmata
riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale; 
  d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e  c),
all'espletamento delle procedure  contrattuali  e  preventive  per  i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo  aziendale  nell'ambito  del  quale
siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b),  c)
e d) una  pluralita'  di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dagli
accordi collettivi di categoria vigenti in materia  di  processi  che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero  determinano
la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente. 
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c). 
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punto
2), lettere b) e c), nell'ambito dei  processi  di  cui  all'art.  2,
possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di  legge
e di contratto applicabili alla categoria.