Art. 9 
 
 
                 Criteri di precedenza e turnazione 
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti  1,  2  e  3,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni. 
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e  dei  criteri
individuati all'art. 7, sono prese in esame su base  trimestrale  dal
Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande  e  tenuto  conto  delle
disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle  prestazioni  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono  riguardare
interventi superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre  di  riferimento,  in  misura  non  superiore  alla   meta'
dell'ammontare  dei  contributi   ordinari   dovuti   nel   trimestre
precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione
e amministrazione e al netto delle prestazioni, di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso  congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
ovvero di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  3,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti nel trimestre precedente  dall'azienda  stessa,  tenuto  conto
degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di  cui
all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro  secondo  le  modalita'  stabilite   dall'Inps   con   propria
circolare. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito  gli
obiettivi prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,  possono  essere
chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme  di
intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni  fruite
tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi  Fondi   nazionali,
dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano  modulato
di restituzione.