Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame su base trimestrale dal Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore alla meta' dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate. 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, ovvero di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 3, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dall'azienda stessa, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate. 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalita' stabilite dall'Inps con propria circolare. 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.