Art. 2 
 
  1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del  decreto
legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M.  8  agosto  2000,  n.
593, e' data  facolta'  al  soggetto  proponente  di  richiedere  una
anticipazione per un importo pari al  30%  dell'intervento  concesso.
Ove detta anticipazione sia concessa a  soggetti  privati  la  stessa
dovra'  essere  garantita  da   fidejussione   bancaria   o   polizza
assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base
agli importi rendicontati ed accertati semestralmente  a  seguito  di
esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto
ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni  e  integrazioni.
Le effettive  erogazioni  rimarranno  subordinate  alla  reiscrizione
delle somme eventualmente perenti. 
  3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  4. La durata del finanziamento  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni a decorrere dalla data del  presente  decreto,
comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza primo gennaio e  primo  luglio  di  ogni
anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del progetto di ricerca e/o formazione. 
  5.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la  seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva   all'effettiva
conclusione del progetto. 
  6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 
  7. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a  12  mesi
per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione  delle
attivita' poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 4.