Art. 9 
 
 
                           Zone delimitate 
 
  1. Nel caso  in  cui  la  presenza  dell'organismo  specificato  e'
confermata in  conformita'  al  comma  1  dell'art.  7,  il  Servizio
fitosanitario regionale definisce ufficialmente una  zona  denominata
di seguito «zona delimitata». 
  2. Le zone delimitate sono costituite dalla  zona  nella  quale  e'
stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato,  denominata
di seguito «zona infetta», definita secondo il disposto dell'allegato
III, sezione 1, e da una  zona  circostante,  denominata  di  seguito
«zona cuscinetto», definita secondo il  disposto  dell'allegato  III,
sezione 1. 
  3. Nelle zone delimitate i Servizi fitosanitari regionali adottano,
in aggiunta alle  misure  stabilite  dall'allegato  III,  sezione  2,
ulteriori misure quali: 
    a) pratiche agronomiche  e  fitosanitarie  stabilite  sulla  base
delle differenti condizioni pedoclimatiche territoriali  al  fine  di
garantire un maggiore controllo  sulla  evoluzione  dell'infezione  e
degli insetti vettori accertati o potenziali. 
  4. In deroga al comma 1, un Servizio fitosanitario  regionale  puo'
decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se  sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) vi sono prove che l'organismo specificato sia  stato  introdotto
di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato; 
  b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate
prima della loro introduzione nella zona in questione; 
  c)  non  sono  stati  rilevati  vettori  accertati   o   potenziali
pertinenti in prossimita' di tali piante, e quindi non  vi  e'  stata
alcuna diffusione ulteriore dell'organismo specificato. 
  5.  In  tal  caso  il  Servizio  fitosanitario  regionale  effettua
un'ispezione al fine di accertare  se  sono  state  contagiate  altre
piante oltre a quelle sulle  quali  e'  stato  rilevato  inizialmente
l'organismo  specificato.  In  base  a  tale  ispezione  il  Servizio
fitosanitario regionale decide se esiste la  necessita'  di  definire
una zona delimitata. Il Servizio fitosanitario regionale comunica  al
Servizio fitosanitario centrale, che ne da' a sua volta comunicazione
alla Commissione e agli altri  Stati  membri,  i  risultati  di  tali
ispezioni  e  i  motivi  per  i  quali  non  si  definisce  una  zona
delimitata.