(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                  DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE 
                     E MISURE DI CUI ALL'ART. 9 
 
 
                              Sezione 1 
 
 
                  Definizione delle zone delimitate 
 
    1. La zona infetta comprende tutte  le  piante  individuate  come
contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano
sintomi  tali  da  indicare   la   possibile   infezione   da   parte
dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere
contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante
contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se
noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di  piante
ottenute da queste ultime. 
    2. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km. 
    La larghezza della zona cuscinetto puo' essere ridotta ad  almeno
1 km se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) le piante contagiate sono state rimosse unitamente a tutte  le
piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione
da parte dell'organismo specificato e a  tutte  le  piante  che  sono
state individuate come probabilmente contagiate. La rimozione avviene
in modo da impedire che rimanga materiale  appartenente  alle  piante
rimosse; 
    b) e' stata condotta un'ispezione di delimitazione che  comprende
lo  svolgimento  di  analisi  con  l'utilizzo  di   uno   schema   di
campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99%  che  il
livello di presenza dell'organismo specificato  in  piante  collocate
entro 2 km dal confine della zona infetta e' inferiore allo 0,1%. 
    3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi  principi
scientifici, sulla biologia dell'organismo  specificato  e  dei  suoi
vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla
distribuzione   delle   piante   potenzialmente   ospiti    nell'area
interessata. 
    4. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al  di
fuori della zona infetta, la demarcazione della zona infetta e  della
zona cuscinetto e' rivista e modificata di conseguenza. 
    5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4, comma  1,  e  al
monitoraggio di cui al presente allegato, sezione 2, lettera  h),  in
una zona delimitata non viene  rilevata  la  presenza  dell'organismo
specificato per un periodo di cinque anni, e' possibile  revocare  la
delimitazione della zona. 
 
                              Sezione 2 
 
 
              Misure da adottare nelle zone delimitate 
 
    Nelle zone delimitate  il  Servizio  fitosanitario  regionale  e'
tenuto  ad  adottare  le  seguenti  misure  al  fine   di   eradicare
l'organismo specificato: 
    a)  rimuove  al  piu'   presto   tutte   le   piante   contagiate
dall'organismo  specificato  unitamente  a  tutte   le   piante   che
presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione  da  parte
di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate come
probabilmente contagiate. Tale  rimozione  si  effettua  in  modo  da
impedire che rimanga materiale appartenente  alle  piante  rimosse  e
prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare  la  diffusione
dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione; 
    b)  effettua  il   campionamento   e   l'analisi   dei   vegetali
specificati, delle  piante  appartenenti  allo  stesso  genere  delle
piante contagiate, nonche' di tutte le altre  piante  che  presentino
sintomi dell'organismo specificato entro il raggio di 200  m  intorno
alle piante contagiate, utilizzando uno schema di campionamento  atto
a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di  presenza
dell'organismo specificato in tali piante e' inferiore allo 0,1%; 
    c) distrugge, in situ o in un luogo  vicino  situato  all'interno
della zona delimitata e appositamente designato, le piante intere, le
parti di piante o il legname che potrebbero  favorire  la  diffusione
dell'organismo specificato. La  distruzione  va  effettuata  in  modo
adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato; 
    d) distrugge, in situ o in un luogo vicino,  qualsiasi  materiale
vegetale derivante dalla  potatura  dei  vegetali  specificati  e  di
piante appartenenti allo stesso genere delle  piante  contagiate.  La
distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la  diffusione
dell'organismo specificato ad opera dei suoi vettori; 
    e) sottopone ad opportuni  trattamenti  fitosanitari  i  vegetali
specificati e le piante che possono ospitare i vettori dell'organismo
specificato al fine di prevenire che tali vettori possano  diffondere
l'organismo specificato; 
    f) individua l'origine dell'infezione  e  rintraccia  i  vegetali
specificati associati ai casi di infezione  in  questione  che  siano
stati eventualmente  spostati  prima  della  definizione  della  zona
delimitata. Alle autorita' pertinenti della zona di  destinazione  di
tali piante sono comunicate tutte le informazioni del caso relative a
tali spostamenti in modo da consentire che le piante siano  esaminate
e ove opportuno siano applicate le misure adeguate; 
    g)  vieta  la  piantagione  di  vegetali  specificati  e   piante
appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in  siti  che
non sono a prova di vettore; 
    h) effettua un monitoraggio intensivo per accertare  la  presenza
dell'organismo specificato  svolgendo  almeno  indagini  annuali  nei
periodi opportuni, analisi comprese, prestando particolare attenzione
alla zona cuscinetto e ai vegetali specificati, nonche'  alle  piante
appartenenti  allo  stesso  genere  delle   piante   contagiate,   in
particolare per qualsiasi pianta che presenti sintomi. Il  numero  di
campioni va indicato nella relazione di cui all'art. 13; 
    i)   sensibilizza   l'opinione   pubblica   circa   il   pericolo
rappresentato  dall'organismo  specificato,  nonche'  informa   sulle
misure  adottate  per  impedirne  l'introduzione  e   la   diffusione
nell'Unione, comprese le  condizioni  relative  allo  spostamento  di
vegetali specificati dalla zona delimitata ai sensi dell'art. 9; 
    j)  se  necessario,  prende  misure  specifiche  per   affrontare
qualsiasi specificita' o complicazione  che  possano  ragionevolmente
impedire,  ostacolare  o  ritardare  l'eradicazione,  in  particolare
misure relative all'accessibilita'  e  all'eradicazione  adeguata  di
tutte le piante contagiate o sospette di  esserlo,  indipendentemente
dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta'  pubblica  o
privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile; 
    k)  prende  qualunque  altra  misura  in  grado  di   contribuire
all'eradicazione  dell'organismo  specificato,  tenendo  conto  dello
standard ISPM n. 9 della FAO  e  applicando  un  approccio  integrato
secondo i principi stabiliti nello standard ISPM n. 14 della FAO.