IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Novartis Europharm LTD e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale  RASILEZ
HCT; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Novartis  Europharm  LTD  ha
chiesto  la  riclassificazione  delle  confezioni   codice   AIC   n.
039001122/E, AIC n. 039001324/E, AIC n. 039001526/E, 039001728/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 5 giugno 2013; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  17
settembre 2013; 
  Vista la  deliberazione  n.  31  in  data  11  settembre  2014  del
Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale RASILEZ  HCT  (aliskiren  emifumarato/idroclotiazide)
nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
  Confezione: «150 mg/12,5 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (PCTFE/PVC)» 28 compresse - AIC  n.  039001122/E  (in
base 10) 156712 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,56. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,28. 
  Confezione: «150 mg/25 mg - compressa  rivestita  con  film  -  uso
orale - blister (PCTFE/PVC)» 28 compresse - AIC  n.  039001324/E  (in
base 10) 15677D (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,56. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,28. 
  Confezione: «300 mg/12,5 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (PCTFE/PVC)» 28 compresse - AIC  n.  039001526/E  (in
base 10) 1567FQ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,47. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,74. 
  Confezione: «300 mg/25 mg - compressa  rivestita  con  film  -  uso
orale - blister (PCTFE/PVC)» 28 compresse - AIC  n.  039001728/E  (in
base 10) 1567N0 (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,47. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,74. 
  Validita' del contratto: 12 mesi. 
  Rimangono invariate le precedenti condizioni negoziali approvate. 
  Conferma del tetto di spesa vigente complessivo sulla monoterapia e
sull'associazione con HCT di 8 milioni di euro/12 mesi sul prezzo  Ex
Factory. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del
5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il  flusso
della tracciabilita' per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed  il
flusso OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque,  obbligo  alle
Aziende di fornire semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo  considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali
sfondamenti anche prima della  scadenza  contrattuale.  Ai  fini  del
monitoraggio del tetto di spesa, il periodo  di  riferimento,  per  i
prodotti  gia'  commercializzati  avra'   inizio   dal   mese   della
pubblicazione del provvedimento in G.U., mentre, per  i  prodotti  di
nuova   autorizzazione,   dal   mese   di    inizio    dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. 
  I Tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti
a modifiche delle Note AIFA.