Art. 2 
 
  1. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 1, commi  2  e
3, ciascuna regione e provincia autonoma predispone  e  trasmette  al
Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del
presente decreto, un unico piano degli interventi di adeguamento o di
nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4. 
  2. Il piano dovra' contenere le informazioni riportate all'art.  2,
comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del
2 marzo 2011, n. 3927. 
  3. Nell'ambito dei piani di  intervento  di  cui  al  comma  1,  le
regioni e le province autonome indicano ulteriori  interventi,  anche
eccedenti la quota assegnata, al fine  di  consentire  l'utilizzo  di
risorse finanziarie aggiuntive di  cui  al  comma  3,  che  dovessero
eventualmente rendersi disponibili. 
  4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 1  non  pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni  che  abbiano
rispettato le prescritte scadenze,  fatta  salva  l'ipotesi  in  cui,
entro la  scadenza  dei  predetti  termini,  la  regione  interessata
definisca un apposito programma d'intesa con  il  Dipartimento  della
protezione civile.