Art. 2 1. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ciascuna regione e provincia autonoma predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, un unico piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4. 2. Il piano dovra' contenere le informazioni riportate all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, n. 3927. 3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive di cui al comma 3, che dovessero eventualmente rendersi disponibili. 4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 1 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui, entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.