Art. 3 
 
  1. Le risorse da destinare a ciascun  intervento  sono  determinate
secondo quanto riportato  all'art.  3,  comma  1  dell'Ordinanza  del
Presidente del Consiglio 31 marzo 2010, n. 3864. 
  2. I fondi  sono  erogati  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'art. 3, commi  da  2  a  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio 29 dicembre 2009,  n.  3728,  e  all'art.  4  della  stessa
ordinanza,  con  l'avvertenza  che  ci  si  riferisce  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto ed alla pubblicazione dei  decreti
di individuazione degli interventi relativi al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 luglio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014 
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