Art. 3 1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 31 marzo 2010, n. 3864. 2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione del presente decreto ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 8 luglio 2014 Il Presidente: Renzi Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2517