Art. 10 
 
 
                               Fusioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, per  fusione  tra  OP  si
intende l'unificazione in una unica  entita',  nella  forma  ritenuta
piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, in conformita'  alle
procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e sulla base di una
delle seguenti opzioni: 
    a)  scioglimento  e  contestuale  ricostituzione  di   un   nuovo
soggetto.  In  questo  caso,  le  OP  che  si  fondono   perdono   il
riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo; 
    b) fusione per incorporazione. In questo  caso  l'OP  incorporata
perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'OP incorporante. 
  2. Nell'ambito dei processi di  riorganizzazione  interna,  una  OP
puo' fondersi per incorporazione in una cooperativa ad essa aderente. 
  In  tal  caso,  la  cooperativa,  che   rappresenta   il   soggetto
incorporante,  dovra'  preventivamente  chiedere   ed   ottenere   il
riconoscimento e l'OP rinunciare espressamente al proprio. 
  3.  La  nuova  entita'  subentra  nei  diritti  e  negli   obblighi
dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si  sono
fuse. 
  4. Il comma 1 si applica mutatis mutandis alle fusioni di AOP.