Art. 10 Fusioni 1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni: a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo; b) fusione per incorporazione. In questo caso l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'OP incorporante. 2. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP puo' fondersi per incorporazione in una cooperativa ad essa aderente. In tal caso, la cooperativa, che rappresenta il soggetto incorporante, dovra' preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento e l'OP rinunciare espressamente al proprio. 3. La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. 4. Il comma 1 si applica mutatis mutandis alle fusioni di AOP.