Art. 12 
 
 
                    Programmi operativi delle OP 
 
  1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale
e' presentata alla Regione ove l'OP risulta riconosciuta e ha la sede
legale, entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
realizzazione del programma stesso, completa degli allegati  tecnici.
Entro la medesima data la domanda  deve  essere  anche  inserita  nel
sistema informativo di cui all'art. 20. 
  2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche  in  conformita'  alle
procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, assumono specifica
decisione  in  merito  ai  programmi  operativi  poliennali  e   alle
modifiche  per  l'anno  successivo,  rigettandoli   o   approvandoli,
eventualmente previo  loro  adeguamento  e  comunicano  entro  il  31
dicembre la decisione in questione all'OP e  all'Organismo  pagatore,
anche via fax o via e-mail certificata,  unitamente  all'entita'  del
fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 
  3. I  programmi  operativi  poliennali  e  gli  esecutivi  annuali,
possono essere sottoposti a modifiche ai sensi degli articoli 65 e 66
del regolamento, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del
presente decreto. Le relative domande devono  anche  essere  inserite
nel sistema informativo di cui all'art. 20. 
  4. Le domande  di  modifica  dei  programmi  operativi  poliennali,
previste  dall'art.  65  del  regolamento  relativamente  agli   anni
successivi, sono presentate  alla  Regione  competente  entro  il  30
settembre di ciascun anno. 
  5. Le domande di  modifica  delle  annualita'  in  corso,  previste
dall'art. 66 del regolamento, sono presentate alla Regione competente
entro il 15 settembre di ciascun anno. 
  6. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere
al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno
successivo, il termine per l'approvazione dei programmi  operativi  e
delle loro modifiche per  l'anno  successivo,  dandone  comunicazione
alle OP. 
  7. La rendicontazione  annuale  dei  programmi  operativi,  con  la
richiesta di aiuto a  saldo,  e'  presentata  all'Organismo  pagatore
entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello  di  realizzazione
del programma. 
  8. L'erogazione degli aiuti e' effettuata  dall'Organismo  pagatore
competente in  base  alla  Regione  che  ha  approvato  il  programma
operativo, in conformita' alle  procedure  di  cui  all'art.  23  del
presente decreto.