Art. 12 Programmi operativi delle OP 1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e' presentata alla Regione ove l'OP risulta riconosciuta e ha la sede legale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro la medesima data la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20. 2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 3. I programmi operativi poliennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a modifiche ai sensi degli articoli 65 e 66 del regolamento, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. Le relative domande devono anche essere inserite nel sistema informativo di cui all'art. 20. 4. Le domande di modifica dei programmi operativi poliennali, previste dall'art. 65 del regolamento relativamente agli anni successivi, sono presentate alla Regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno. 5. Le domande di modifica delle annualita' in corso, previste dall'art. 66 del regolamento, sono presentate alla Regione competente entro il 15 settembre di ciascun anno. 6. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo, dandone comunicazione alle OP. 7. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, e' presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma. 8. L'erogazione degli aiuti e' effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.