Art. 14 Programmi operativi delle AOP 1. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti e in conformita' all'art. 62 del regolamento; in tal caso la competenza all'approvazione e' della Regione in cui la AOP e' stata riconosciuta. La presentazione della domanda segue la stessa procedura prevista per le OP. 2. Il programma operativo di una AOP puo' assumere la forma di programma totale, quando la delega delle OP riguarda l'intero programma operativo, o di programma parziale, quando la delega delle OP e' relativa solo a talune azioni, in ogni caso, la AOP deve dimostrare per ogni OP associata il rispetto degli obiettivi ed i limiti previsti all'art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3. Il programma operativo parziale e' composto da azioni identificate ma non eseguite da due o piu' OP associate nell'ambito del loro programma operativo. 4. Il programma operativo totale riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi relativi a ciascuna OP aderente. 5. I programmi operativi delle AOP sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle OP associate. 6. Per la realizzazione del programma operativo, l'AOP utilizza il fondo di esercizio messo a disposizione da ciascuna OP e lo gestisce tramite un conto corrente dedicato. 7. L'AOP che realizza un programma operativo, provvede anche a presentare le domande di aiuto e riscuotere le relative somme in nome proprio e per conto delle OP aderenti, nonche' a presentare le domande di modifica sia per l'anno in corso che per quelli successivi.