Art. 14 
 
 
                    Programmi operativi delle AOP 
 
  1. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare  un  programma
operativo su delega delle OP aderenti e in  conformita'  all'art.  62
del regolamento; in tal caso la competenza all'approvazione e'  della
Regione in cui la AOP e' stata riconosciuta. La  presentazione  della
domanda segue la stessa procedura prevista per le OP. 
  2. Il programma operativo di una AOP  puo'  assumere  la  forma  di
programma  totale,  quando  la  delega  delle  OP  riguarda  l'intero
programma operativo, o di programma parziale, quando la delega  delle
OP e' relativa solo a talune  azioni,  in  ogni  caso,  la  AOP  deve
dimostrare per ogni OP associata il rispetto  degli  obiettivi  ed  i
limiti previsti all'art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  3.  Il  programma  operativo  parziale  e'   composto   da   azioni
identificate ma non eseguite da due o piu' OP  associate  nell'ambito
del loro programma operativo. 
  4. Il programma operativo totale riporta, in sezioni distinte,  gli
obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi relativi a  ciascuna
OP aderente. 
  5. I programmi operativi delle AOP sono soggetti alle stesse  norme
degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi
operativi delle OP associate. 
  6. Per la realizzazione del programma operativo, l'AOP utilizza  il
fondo di esercizio messo a disposizione da ciascuna OP e lo  gestisce
tramite un conto corrente dedicato. 
  7. L'AOP che realizza un  programma  operativo,  provvede  anche  a
presentare le domande di aiuto e riscuotere le relative somme in nome
proprio e per conto  delle  OP  aderenti,  nonche'  a  presentare  le
domande  di  modifica  sia  per  l'anno  in  corso  che  per   quelli
successivi.