Art. 16 Misure applicabili 1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono inserire nei programmi operativi una o piu' delle seguenti misure: a) ritiro dal mercato; b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli; c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi; d) assicurazione del raccolto; e) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; f) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorita' regionale competente.