Art. 16 
 
 
                         Misure applicabili 
 
  1. Al fine di prevenire e gestire le crisi  che  sopravvengono  sui
mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP, in conformita' alle procedure
di cui  all'art.  23  del  presente  decreto,  possono  inserire  nei
programmi operativi una o piu' delle seguenti misure: 
    a) ritiro dal mercato; 
    b) raccolta prima della  maturazione  o  mancata  raccolta  degli
ortofrutticoli; 
    c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o  durante
il periodo di crisi; 
    d) assicurazione del raccolto; 
    e) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei  volumi
immessi sul mercato; 
    f) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di
un obbligo di estirpazione  per  ragioni  sanitarie  o  fitosanitarie
stabilito dell'autorita' regionale competente.