Art. 17 Destinazione dei ritiri dal mercato 1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) realizzazione di biomasse; c) alimentazione animale; d) distillazione in alcool; e) trasformazione industriale, alle condizioni previste dall'art. 80, paragrafo 3 del regolamento; f) trasformazione industriale no food; g) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate. 2. Le disposizioni applicative del comma 1 sono definite nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.