Art. 17 
 
 
                 Destinazione dei ritiri dal mercato 
 
  1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: 
    a) distribuzione gratuita ai sensi  dell'art.  34,  paragrafo  4,
lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    b) realizzazione di biomasse; 
    c) alimentazione animale; 
    d) distillazione in alcool; 
    e) trasformazione industriale, alle condizioni previste dall'art.
80, paragrafo 3 del regolamento; 
    f) trasformazione industriale no food; 
    g) biodegradazione o compostaggio. Queste due  destinazioni  sono
consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna  delle
altre destinazioni sopra indicate. 
  2. Le disposizioni applicative del  comma  1  sono  definite  nelle
procedure di cui all'art. 23 del presente decreto.