Art. 18 Controlli 1. Le Regioni, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, effettuano i controlli per: a) accertare i requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP; b) verificare il corretto funzionamento delle OP e delle AOP; c) verificare l'ammissibilita' dei programmi operativi e delle loro modifiche; 2. Gli Organismi pagatori effettuano i controlli di competenza previsti alla sezione 2, Capo V del regolamento. L'AGEA con propri provvedimenti, adottati in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori. 3. Qualora l'esito dei controlli in loco sull'attuazione dei programmi operativi comporti una riduzione del VPC non accertato in fase di istruttoria per l'approvazione del programma operativo, o della spesa, l'Organismo pagatore, sulla base di quanto previsto dall'art. 117 del regolamento, procede alla conseguente riduzione del fondo di esercizio approvato e dell'aiuto. 4. Le Regioni e gli Organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze. 5. Di ogni operazione di controllo deve essere resa evidenza nei verbali e, ove pertinente, nella documentazione esaminata.