Art. 18 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Le Regioni, in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del
presente decreto, effettuano i controlli per: 
    a) accertare i requisiti per il riconoscimento delle OP  e  delle
AOP; 
    b) verificare il corretto funzionamento delle OP e delle AOP; 
    c) verificare l'ammissibilita' dei programmi  operativi  e  delle
loro modifiche; 
  2. Gli Organismi pagatori  effettuano  i  controlli  di  competenza
previsti alla sezione 2, Capo V del regolamento.  L'AGEA  con  propri
provvedimenti, adottati in conformita' alle disposizioni recate dalla
Strategia nazionale  definisce  i  criteri  per  l'effettuazione  dei
controlli di competenza degli Organismi pagatori. 
  3. Qualora  l'esito  dei  controlli  in  loco  sull'attuazione  dei
programmi operativi comporti una riduzione del VPC non  accertato  in
fase di istruttoria per l'approvazione  del  programma  operativo,  o
della spesa, l'Organismo pagatore,  sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 117 del regolamento, procede alla conseguente riduzione del
fondo di esercizio approvato e dell'aiuto. 
  4. Le Regioni e gli Organismi pagatori  si  comunicano  a  vicenda,
anche attraverso il SIAN i programmi dei  controlli  disposti  e  gli
esiti  dei  controlli  svolti  in   applicazione   delle   rispettive
competenze. 
  5. Di ogni operazione di controllo deve essere  resa  evidenza  nei
verbali e, ove pertinente, nella documentazione esaminata.