Art. 19 Autorita' incaricata delle comunicazioni 1. In attuazione dell'art. 146, paragrafo 1, del regolamento, l'AGEA e' designata quale unica autorita' responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea, con riguardo ai seguenti aspetti: a) le informazioni previste dall'art. 97 del regolamento, concernenti le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori; b) i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno, rilevati ai sensi dell'art. 98 del regolamento; c) i prezzi e i quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi, rilevati ai sensi dell'art. 134 del regolamento. 2. L'AGEA trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui al comma 1, nonche' le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto dei termini indicati dai regolamenti e in conformita' alle procedure richiamate all'art. 146 del regolamento. 3. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea. 4. L'AGEA trasmettera' copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e alle Province autonome.