Art. 19 
 
 
              Autorita' incaricata delle comunicazioni 
 
  1. In attuazione  dell'art.  146,  paragrafo  1,  del  regolamento,
l'AGEA   e'   designata   quale    unica    autorita'    responsabile
dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione
Europea, con riguardo ai seguenti aspetti: 
    a)  le  informazioni  previste  dall'art.  97  del   regolamento,
concernenti le organizzazioni di  produttori  e  le  associazioni  di
organizzazioni di produttori; 
    b) i prezzi alla  produzione  degli  ortofrutticoli  sul  mercato
interno, rilevati ai sensi dell'art. 98 del regolamento; 
    c) i prezzi e i quantitativi  dei  prodotti  importati  da  paesi
terzi e commercializzati sui mercati d'importazione  rappresentativi,
rilevati ai sensi dell'art. 134 del regolamento. 
  2. L'AGEA trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui
al comma  1,  nonche'  le  comunicazioni  disposte  per  il  comparto
ortofrutticolo ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  nel
rispetto dei termini indicati dai regolamenti e in  conformita'  alle
procedure richiamate all'art. 146 del regolamento. 
  3. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA,  secondo  le
modalita' e i termini definiti dalla  medesima  in  conformita'  alle
disposizioni recate dalla Strategia  nazionale,  le  informazioni  di
propria  competenza  necessarie  all'adempimento  degli  obblighi  di
comunicazione verso la Commissione europea. 
  4. L'AGEA trasmettera' copia delle comunicazioni di cui al comma 1,
lettera a),  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, alle Regioni e alle Province autonome.