Art. 2 Riconoscimento di organizzazioni di produttori 1. Le regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti, freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20. 3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori. 4. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 5. Le regioni eseguono l'istruttoria in conformita' alle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore. 6. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono considerate riconosciute anche ai sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013.