Art. 2 
 
 
           Riconoscimento di organizzazioni di produttori 
 
  1. Le regioni  riconoscono,  su  specifica  richiesta,  le  OP  per
prodotto o gruppi di prodotti, freschi e/o  destinati  esclusivamente
alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera  i)  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna  OP,  a
firma  del  proprio  legale  rappresentante,  alla  regione  nel  cui
territorio l'OP ha la propria  sede  legale  e  in  cui  realizza  la
produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore
di produzione commercializzabile, cosi' come definito all'art. 24 del
regolamento.   La   domanda    di    riconoscimento    deve    essere
contemporaneamente anche inserita  nel  sistema  informativo  di  cui
all'art. 20. 
  3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto
destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata
dall'impegno dell'OP  a  gestire  tali  prodotti  nell'ambito  di  un
sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di  conferimento
definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP  per  il  prodotto
trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori. 
  4. Le OP per  poter  presentare  la  richiesta  di  riconoscimento,
devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: 
    a)  societa'  di  capitali  aventi   per   oggetto   sociale   la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il  cui  capitale  sociale
sia sottoscritto da imprenditori agricoli o  da  societa'  costituite
dai medesimi soggetti o  da  societa'  cooperative  agricole  e  loro
consorzi; 
    b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; 
    c) societa'  consortili  di  cui  all'art.  2615-ter  del  codice
civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 
  5. Le regioni eseguono l'istruttoria in conformita' alle  procedure
di  cui  all'art.  23  del   presente   decreto   e   comunicano   il
riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e  all'Organismo
pagatore. 
  6. Le  organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1234/2007, sono considerate riconosciute anche ai
sensi dell'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013.