Art. 20 
 
 
                Informatizzazione delle informazioni 
 
  1.  Le  informazioni  relative  all'applicazione  della   Strategia
nazionale adottata con decreto ministeriale  25  settembre  2008,  n.
3417, e successive modifiche ed integrazioni, sono  rese  disponibili
utilizzando le funzionalita' disponibili nel SIAN ed accessibili agli
Organismi pagatori, alle Regioni, al Ministero, alle  OP/AOP  e  loro
organismi di rappresentanza, per quanto di rispettiva competenza. 
  2. Mediante apposite  funzionalita'  informatiche,  sono  inserite,
dalle  organizzazioni  di  produttori  e  dalle  associazioni   delle
organizzazioni  di  produttori,  per  via  telematica   nel   sistema
informativo: 
    a) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni; 
    b) le domande di approvazione dei  programmi  operativi  e  delle
loro modifiche, inviate alle Regioni; 
    c) le domande di aiuto inviate agli Organismi pagatori. 
  Per le domande di cui alle lettera b)  e  c)  e'  disponibile,  nei
sistemi   informativi   degli   Organismi   pagatori,   una    scheda
riepilogativa. Per le  AOP  che  presentano  il  programma  operativo
totale, sono disponibili schede riferite a ciascuna  OP,  nonche'  la
scheda riepilogativa della stessa AOP. 
  L'AGEA definisce, con  propri  provvedimenti  in  conformita'  alla
Strategia  nazionale,   il   contenuto   informativo   delle   schede
riepilogative. 
  3. Per quanto riguarda il contenuto delle domande: 
    a) fermi restando i requisiti minimi stabiliti agli articoli 2  e
3  del  presente  decreto,  le  Regioni  possono  definire  ulteriori
informazioni necessarie per la presentazione  delle  domande  di  cui
alla lettera a) del comma 2; 
    b) fermi restando gli elementi minimi previsti dall'art.  59  del
regolamento,  le  Regioni  possono  definire  ulteriori  informazioni
necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera  b)
del comma 2; 
    c) fermo restando quanto stabilito  al  precedente  comma  2,  il
contenuto e le modalita' di presentazione delle  domande  di  cui  al
comma  2,  lettera  c),   sono   definiti   dall'Organismo   pagatore
competente. 
  4. Fatto salvo  quanto  previsto  all'art.  69,  paragrafo  4,  del
regolamento, sono rigettate  le  domande  presentate  successivamente
alla decorrenza dei termini  prescritti.  Rientrano  in  tale  ambito
anche le domande ancora non completate alla  decorrenza  dei  termini
medesimi. 
  5. Le Regioni e gli Organismi pagatori sono tenuti ad inserire  nel
SIAN, per quanto di rispettiva competenza, le  informazioni  inerenti
il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei  programmi
operativi e delle  loro  modifiche,  nonche'  l'importo  degli  aiuti
approvati, rendicontati, ammessi ed erogati. 
  6. I dati e le  informazioni  nel  portale  SIAN,  richiesti  dalla
normativa comunitaria per  la  redazione  del  rapporto  annuale,  da
trasmettere alla Commissione a cura dell'AGEA, sono resi  disponibili
dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli  Organismi  pagatori,  per
quanto di rispettiva competenza. 
  7. L'inserimento nel SIAN  delle  informazioni  in  possesso  delle
Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio  sistema
informativo  e'  effettuato  per  mezzo  di  apposite  procedure   di
interscambio dei dati. In ogni caso tale  inserimento  e'  completato
negli stessi termini di cui ai commi precedenti. 
  8. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di
implementazione e aggiornamento sono definite  dall'AGEA  con  propri
provvedimenti, in accordo con il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, le Regioni e le province Autonome.