Art. 20 Informatizzazione delle informazioni 1. Le informazioni relative all'applicazione della Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche ed integrazioni, sono rese disponibili utilizzando le funzionalita' disponibili nel SIAN ed accessibili agli Organismi pagatori, alle Regioni, al Ministero, alle OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per quanto di rispettiva competenza. 2. Mediante apposite funzionalita' informatiche, sono inserite, dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni delle organizzazioni di produttori, per via telematica nel sistema informativo: a) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni; b) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni; c) le domande di aiuto inviate agli Organismi pagatori. Per le domande di cui alle lettera b) e c) e' disponibile, nei sistemi informativi degli Organismi pagatori, una scheda riepilogativa. Per le AOP che presentano il programma operativo totale, sono disponibili schede riferite a ciascuna OP, nonche' la scheda riepilogativa della stessa AOP. L'AGEA definisce, con propri provvedimenti in conformita' alla Strategia nazionale, il contenuto informativo delle schede riepilogative. 3. Per quanto riguarda il contenuto delle domande: a) fermi restando i requisiti minimi stabiliti agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le Regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera a) del comma 2; b) fermi restando gli elementi minimi previsti dall'art. 59 del regolamento, le Regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera b) del comma 2; c) fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 2, lettera c), sono definiti dall'Organismo pagatore competente. 4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 69, paragrafo 4, del regolamento, sono rigettate le domande presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. Rientrano in tale ambito anche le domande ancora non completate alla decorrenza dei termini medesimi. 5. Le Regioni e gli Organismi pagatori sono tenuti ad inserire nel SIAN, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati. 6. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione del rapporto annuale, da trasmettere alla Commissione a cura dell'AGEA, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza. 7. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti. 8. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le province Autonome.